L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo decorre:
La Finanziaria 2018 ha esteso l’obbligo di invio dei corrispettivi, a decorrere dall’1.7.2018, alle cessioni di benzina / gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate da parte dei distributori di carburanti.
Ciò è collegato al divieto di utilizzo della carta carburanti e all’obbligo di emissione della fattura elettronica, a decorrere da tale data.
L’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, dal 2017, l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”). A tal fine:
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con il Provvedimento 30.6.2016, l’Agenzia ha definito la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022, individuando i dati da trasmettere, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica, con particolare riferimento ai distributori dotati, tra l’altro, di una “porta di comunicazione” attraverso la quale trasferire i dati ad un apposito dispositivo per il successivo invio all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 4, comma 6, DL n. 193/2016 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017), ha differito la decorrenza del predetto obbligo all’1.4.2017 prevedendo altresì che l’Agenzia possa stabilire termini ulteriormente differiti “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”;
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con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E l’Agenzia, oltre a fornire alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche dei distributori automatici interessati all’invio dei dati dall’1.4.2017, ha individuato alcune fattispecie escluse dall’obbligo in esame;
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con il Provvedimento 30.3.2017, per il periodo transitorio che terminerà il 31.12.2022, l’Agenzia ha individuato l’iter ed i termini per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite gli “altri” distributori automatici, ossia:
- dotati almeno di:
1) uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere il credito utilizzabile per il bene / servizio erogato;
2) un sistema elettronico, c.d. “sistema master”, dotato di processore con memoria, capace di memorizzare e processare i dati al fine di erogare il bene / servizio selezionato dall’utente;
3) un erogatore di prodotti / servizi;
- privi di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, attraverso la quale trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all’Agenzia (caratteristica presente nei distributori automatici disciplinati dal citato Provvedimento 30.6.2016, per i quali l’obbligo di trasmissione dei dati è partito dall’1.4.2017).
In particolare, per gli “altri” distributori automatici, il termine di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati relativi alle somme incassate decorre dall’1.1.2018.
Tra tali distributori automatici rientrano anche gli apparecchi che erogano indirettamente i prodotti / servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto / servizio, quale una lavanderia automatica a gettoni). Sono ricomprese quindi anche le c.d. “Torri di ricarica”.
A seguito del censimento dei suddetti distributori, l’Agenzia ha rilasciato un QRCODE:
- contenente l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate, nella quale possono essere verificati i dati dell’apparecchio ed il relativo gestore;
- che deve risultare apposto “in luogo visibile e protetto” sul singolo distributore automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master.
Con la Finanziaria 2018 l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è stato esteso, a decorrere dall’1.7.2018, alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione del distributore di carburante.
Si rammenta che contestualmente alla predetta novità il Legislatore, sempre a decorrere dall’1.7.2018, ha previsto in particolare:
- la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la documentazione tramite fattura elettronica dei predetti acquisti presso gli impianti di distribuzione.
OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DATI
DELLE CESSIONI / PRESTAZIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Qualora vengano poste in essere anche altre operazioni, devono essere comunicati soltanto i corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite i distributori.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nel consueto incontro di inizio anno ha precisato, con particolare riguardo ad un distributore di carburanti, che l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i dati dei corrispettivi riferiti alle cessioni di carburante e non si estende ad altre attività (ad esempio, lavaggio di auto con pagamento non a gettoni).
ESCLUSIONI
L’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi non interessa, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 116/E:
1) le fattispecie per le quali non si è in presenza di un distributore automatico avente le caratteristiche tecniche previste dai citati Provvedimenti (distributori elettronici con o senza porta di comunicazione). Trattasi, ad esempio, dei distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;
2) gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi, ma fungono da mero strumento di pagamento e forniscono solo l’attestazione / quantificazione di un bene / servizio reso in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);
3) i distributori di biglietti di trasporto / sosta. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma “certificano” fiscalmente il servizio così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92. Di conseguenza sono escluse le biglietterie automatiche:
- per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);
- per la sosta, regolamentata (parcheggi “aree blu”) e non regolamentata;
- “che possono essere ricondotte all’alveo delle stesse”, come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass.
Come specificato dal citato Provvedimento 30.3.2017 non rientrano inoltre nella disciplina in esame:
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i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni, per i quali va fatto riferimento alle Convenzioni di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle Entrate e Comuni;
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i distributori automatici di carburanti, per i quali l’obbligo decorre dall’1.7.2018.
L’Agenzia delle Entrate (Ris. 5.4.2017, n. 44/E), ha precisato che:
“necessario presupposto della previsione normativa è che la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua”.
di conseguenza:
“qualora l’imposta sull’operazione tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento – fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso – le previsioni del D.Lgs. n. 127 del2015 non troveranno applicazione”.
Vanno quindi escluse dall’invio dei dati in esame le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. “monofase” di cui all’art. 74, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano le seguenti:
Detti beni, infatti:
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devono essere pagati dal rivenditore all’atto dell’acquisto, con le modalità prescritte dall’Amministrazione;
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sono venduti al pubblico al prezzo stabilito dalla tariffa di vendita;
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per gli stessi i rivenditori sono “retribuiti ad aggio”;
Ciò in considerazione del fatto che il soggetto passivo è il titolare della concessione / autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione che, versando l’imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente, assolve anche l’IVA relativa ai compensi, comunque denominati, riconosciuti ai soggetti terzi che si occupano dei servizi di distribuzione / vendita / abilitazione / ricarica, ecc.;
Tali operazioni sono esenti IVA e non soggette a fatturazione ai sensi degli artt. 10, comma 1, n. 6) e 21, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
Anche tali beni, analogamente ai tabacchi, sono ceduti esclusivamente dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato e per gli stessi i rivenditori sono “retribuiti ad aggio”.
Qualora tramite il distributore automatico siano erogati sia i citati beni che “altri” beni (ad esempio, caramelle, cartine per sigarette, ecc.), ordinariamente assoggettati ad IVA, l’invio dei dati dovrà riguardare soltanto le cessioni di tali “altri” beni.
Ciò può riflettersi sull’opportunità / convenienza di gestire tale modalità di vendita in relazione agli interventi necessari per la “sistemazione” del distributore.
N.B.All’interno dell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili una serie di chiarimenti in merito all’adempimento in esame.
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